martedì 2 settembre 2008

scomodi blog: ecco la motivazione






Dopo circa due mesi dalla condanna del blogger Carlo Ruta, il giudice Patricia Di Marco ha da poco rilasciato le motivazioni della sentenza. Secondo il magistrato il sito online di Ruta era un giornale a tutti gli effetti e andava registrato in tribunale giornale a tutti gli effetti e andava registrato in tribunale



A distanza di circa due mesi dalla condanna di Carlo Ruta per stampa clandestina, il magistrato del Tribunale di Modica ha rilasciato le motivazioni della sentenza che hanno portato alla sospensione delle attività del blog "Accadde in Sicilia" e all'obbligo di pagare un'ammenda di 150 Euro e di 5.000 Euro di spese giudiziarie da parte del curatore del sito web. La decisione del magistrato dello scorso giugno aveva destato molto scalpore nella blogosfera italiana, suscitando non poche critiche nei confronti della sentenza ritenuta iniqua e costituente un pericoloso precedente.

Secondo il giudice Patricia Di Marco, l'ormai famoso blogger siciliano si sarebbe macchiato del reato di stampa clandestina per aver diffuso materiale informativo e di opinione attraverso una testata non regolarmente registrata presso il tribunale competente, violando la legge sulla stampa del 1948 e la successiva integrazione del 2001. Nelle motivazioni della sentenza, il magistrato si dichiara concorde con un'ampia corrente giuridica secondo cui la legge n. 62 del 2001, «che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale "incriminato"».

Stando all'interpretazione giuridica del giudice Patricia Di Marco, dunque, «devono essere inscritte, nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche online che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radiotelevisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all'attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note».

Nella lunga e circostanziata sentenza da poco diffusa, il giudice fornisce alcune considerazioni di merito sulla comunicazione online, ritenuta: «la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto». Elemento che, secondo il magistrato, dimostrerebbe come la diffusione di materiale online sia aperta a tutti, proprio come avviene per la stampa.

Entrando maggiormente nello specifico, Patricia Di Marco sottolinea come il sito web di Carlo Ruta rientrasse pienamente nel paradigma disegnato dalla legge n. 62 del 2001 per due principali motivi: «In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale di informazione civile”, ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale. Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici. [...] In secondo luogo, l’attività istruttoria ha consentito di accertare che il sito internet creato dall’imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli».

E proprio sulla periodicità delle informazioni pubblicate da Ruta insiste il magistrato nelle motivazioni della sentenza. La legge del 1948 e le successive integrazioni identificano nella pubblicazione periodica e regolare di un giornale una delle condizioni minime per etichettare un prodotto editoriale come un periodico e dunque passibile di una registrazione presso il tribunale. A titolo esemplificativo, nella sentenza si elencano alcune date di pubblicazione degli interventi di Ruta (una dozzina in circa cinque settimane) che paiono - però - in contraddizione con quanto formulato dal magistrato ed evidenziano una sommaria aperiodicità dell'attività del blogger siciliano (gli articoli citati risalgono alle date 27.11.2004, 25.11.2004, 15.11.2004, 17.11.2004, 10.11.2004, 6.11.2004, 3.11.2004, 1.11.2004, 30.10.2004, 28.10.2004, 14.10.2004, 13.10.2004).

Al termine delle motivazioni della sentenza, il giudice Patricia Di Marco fornisce alcune considerazioni sulle dichiarazioni fornite nel corso del procedimento da Carlo Ruta, che a più riprese aveva definito il proprio sito web come un comune blog, uguale a milioni di altri blog esistenti da anni in Italia. Secondo il giudice, le dichirazioni fornite spontaneamente da Ruta non sarebbero state tali da mutare l'impianto accusatorio: «Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il "blog" è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale. Infatti un "blog" può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico. [...] Per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l'articolo che si intendeva pubblicare. Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile. A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto, richiamato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come "Giornale di informazione civile"».

Le sentenza emessa, e ora motivata, dal Tribunale di Modica costituisce, a oggi, un unicum a livello giuridico non solo in Italia, ma in tutta l'Unione Europea.



1 commento:

mf ha detto...

COMMENTO.
Il giudice dice sostanzialmente tre cose.
Prima. Ruta autedefiniva il suo sito un giornale. Vero.
Seconda. Le notizie avevano carattere di periodicità. Inconsistente: qualsiasi cosa si scriva sul web ha carattere di periodicità (giornaliera, settimanale, mensile, quando capita).
Terza. Comunque il giudice, bontà sua, distingue tra blog e giornale on line. Io distinguerei anche con i siti, ad esempio quelli aziendali.
E aggiungerei anche il criterio della professionalità di chi scrive e della gratuità della prestazione. In questo senso il blog di Grillo non è un blog.
Però il giudice lascia una via di scampo quando afferma che il blog, per essere tale, deve garantire a tutti possibilità di accesso e partecipazione. Su questo concordo.
Un'ultima considerazione: il giudice fa richiamo a leggi del 1948! e del 2001, che rispetto alla attuale situazione delle pubblicazioni su internet sono tempi preistorici.
Che dice il Governo Berlusconi? Ora che ha risolto tutte le emergenze lasciate da Prodi, potrebbe mettere mano alla vicenda, di cui si occupò male, a suo tempo l'ex sottosegretario Levi e bene, vedi a fianco, l'ex ministro Gentiloni.
Credo che Berlusconi si intenda di new media e quindi non occorre che chieda consiglio al suo amico Putin.