mercoledì 10 settembre 2008

Alitalia ovvero il volo del tacchino



















Nouvelle cuisine:

il governo sceglie il compratore, poi fa le regole alle condizioni imposte dal compratore stesso. Visto che il piano, perfino ai sindacati andrà bene, con qualche piccola precisazione. Premesso che sono quasi contenta che la lobby dei piloti metta i bastoni tra le ruote, pensavo di rilanciare il circolo del Cammello per i vostri viaggi di lavoro o di piacere, o la compagnia del Tacchino.
Ma adesso, siccome questa è una di quelle situazioni in cui mi sento idiota, vi dico il poco che ho capito e che domande mi faccio:
La parte “buona” di Alitalia verrà venduta agli investitori.
I compratori compreranno, grazie ad una deroga ad hoc alla legge.
Fantozzi svolgerà i compiti di curatore fallimentare,quindi di fallimento si tratta.
E i debiti della parte “cattiva”? Chi li pagherà?.
Perché in Italia si privatizzano i profitti e si statalizzano le perdite?
Cosa faranno i nuovi padroni? di cui solo AirOne, opera nel settore aereo ed ha accumulato cento milioni di debiti? I benefattori patrioti?
Che garanzie danno questi compratori di non fregare, visto che hanno comprato con deroghe? Se qualcuno cambia idea, ci saranno altre deroghe ad hoc?
Perché si usa sempre il ricatto occupazionale?
Quale è il vero significato del termine “bancarotta fraudolenta”?

6 commenti:

Anonimo ha detto...

Ma, se manca la ricetta, come si fa?
Non va bene fare sempre il cagadubbi.

Anonimo ha detto...

Segnalo l'immagine a mosaico del cosiddetto Cammello Volante, con le ali e di conseguenza solo due zampe.
A me, come già iscritta al circolo del Cammello, è sembrata un'immagine appropriata e premonitrice.

Anonimo ha detto...

Art. 216.
Bancarotta fraudolenta.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Anonimo ha detto...

Quale ricatto occupazionale? Forse ti assumono se stai zitto.

Anonimo ha detto...

Privatizzare i profitti e socializzare le perdite è una pratica ben nota dei bravi capitalisti. In Italia ma anche altrove. Gli USA (e dico gli USA) hanno nazionalizzato Fannie Mae e Freddie Mac, compagnie esposte per i mutui facili per quasi 6000 miliardi di dollari!

Anonimo ha detto...

Grazie per tutte le informazioni, adesso mi sento peggio.