domenica 20 luglio 2008

Stampelle e tutore



Caro Diario, questa notte, impossibilitata a dormire dai dolori all'arto dx, ho a lungo riflettuto sull'importanza delle stampelle e dei tutori alla gamba.
La sx, non facendomi male, è come se non ci fosse. E' la dx la mia vera preoccupazione. Con la stampella riesco in qualche modo a non affaticare la sx, che così continua a non esistere. Però mi rendo conto che non può durare a lungo. Prima o poi anche la sx si sveglierà procurandomi nuovi dolori.
Sono quindi addivenuta alla conclusione che necessito di un tutore per la dx. Ora il problema è quale tutore. Lo scoprirò solo vivendo, anche se tutto ciò ha un sapore vagamente politico.

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Cara Franci, non poteva mancare un buon consiglio dal tuo amico estimatore.

Tutela legale e patrimoniale

Tutore, curatore e giudice tutelare
A cura di Gianmaria Dalle Crode, Elena Della Martina, Eddi Serio*

Il curatore e il tutore, nominati dal Giudice Tutelare, hanno la responsabilità di rappresentare e assistere la persona disabile inabilitata o interdetta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione oltre, ovviamente, che ad occuparsi del suo benessere e della sua crescita personale. Il principio è quello del buon padre di famiglia. Ma vediamo in che cosa consiste nella pratica essere tutori o curatori e quali rapporti intercorrono con il Giudice Tutelare.

Per l'accesso alle forme di protezione dell'incapace il nostro codice prevede da un lato la pronuncia di interdizione e inabilitazione e dall'altro la nomina dell'organo di tutela e di curatela.

Presupposto quindi per giungere alla nomina del tutore o del curatore è che sia almeno avviato un giudizio di interdizione o inabilitazione.

Competente per la procedura è allo stato il Tribunale Ordinario, in composizione collegiale, che ha sede presso il circondario previsto dalla legge. Il Giudice istruttore, incaricato della trattazione del ricorso, a fronte di un'espressa richiesta e previo esame diretto della persona che si suppone incapace, può designare in via provvisoria un tutore o un curatore con la funzione, rispettivamente, di rappresentare e assistere la persona fino alla pronuncia del provvedimento definitivo. In questa ipotesi potranno essere invalidati gli atti compiuti dalla persona ritenuta incapace senza il rispetto delle formalità prescritte dalla legge se alla designazione del tutore o del curatore provvisori segua la sentenza di interdizione o di inabilitazione.

La nomina in via definitiva del tutore dell'interdetto o del curatore dell'inabilitato verrà effettuata, solo dopo la pronuncia della sentenza che conclude il procedimento, dal Giudice Tutelare.

Tale organo, in composizione di Giudice unico, si trova presso ogni sede di Tribunale oltreché presso ogni sezione distaccata dello stesso e sovrintende alle tutele ed alle curatele.

Nomina e compiti

Il tutore è preferibilmente la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà, ciò può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sul coniuge, gli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.

Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.

Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l'incapace in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

Il compito del tutore è curare e proteggere l'interdetto, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Deve provvedere inoltre all'amministrazione del patrimonio dell'interdetto. Rientra in particolare tra i compiti del tutore occuparsi del benessere psicofisico dell'incapace, promuovendo quanto più possibile il suo sviluppo. Il tutore non può, peraltro, sostituirsi all'interdetto nei cosiddetti atti personalissimi (fare testamento, contrarre matrimonio, effettuare donazioni), che sono quindi preclusi all'incapace.

Quanto al curatore dell'inabilitato, esso viene scelto con gli stessi criteri del tutore ed è nominato anch'egli dal Giudice Tutelare. Suo compito è quello di assistere l'inabilitato negli atti di riscossione dei capitali ed in quelli di straordinaria amministrazione.

La differenza più saliente rispetto alla funzione del tutore è che il curatore non rappresenta l'incapace e non si sostituisce allo stesso, ma lo assiste.

Rapporti col Giudice Tutelare

Il tutore ed il curatore assumono le loro funzioni solo dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

Il tutore inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell'incapace per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti ed i debiti dell'incapace.

Il tutore deve quindi tenere regolare contabilità della sua amministrazione e relazionare annualmente al Giudice Tutelare mediante deposito di un rendiconto. Non può decidere autonomamente circa l'investimento dei capitali dell'incapace, dovendo previamente acquisire l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

A questo proposito va evidenziato che l'investimento del denaro viene di norma consentito solo per l'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, depositi fruttiferi postali o bancari o di beni immobili posti nello Stato (art. 372 del c.c.). Tale elencazione, prevista dalla legge in modo espresso, deve considerarsi quale regola generale con possibili eccezioni. E' infatti la stessa norma citata che conclude, all'ultimo periodo, prevedendo la possibilità che "Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati".

Qualora nel patrimonio dell'incapace vi siano titoli al portatore il tutore dovrà farli convertire in nominativi.

Quando serve l'autorizzazione

Occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare per una serie di operazioni quali: acquistare beni, fatta eccezione per quelli di uso e consumo quotidiano; riscuotere capitali, consentire la cancellazione di ipoteche e assumere obbligazioni, salvo che queste ultime non riguardino spese necessarie; accettare eredità o rinunciarvi; accettare donazioni o legati gravati da oneri o condizioni; stipulare contratti di locazione di immobili ultranovennali; promuovere giudizi, salvo che per particolari azioni d'urgenza.

Non serve, invece, l'autorizzazione del Giudice Tutelare per resistere in giudizio come convenuto.

È necessario che il tutore chieda l'autorizzazione del Tribunale, che deciderà previa acquisizione del parere del Giudice Tutelare, se deve procedere con uno dei seguenti atti: alienare beni, eccettuati frutti e cose soggetti a deterioramento; costituire pegni od ipoteche; promuovere divisioni o i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Se le operazioni appena esposte devono essere compiute da un inabilitato, questi deve avere oltre al consenso del curatore, l'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale a seconda dei rispettivi casi.

Gli atti compiuti senza osservare le prescrizioni appena indicate possono essere annullati su istanza del tutore, degli eredi o aventi causa dell'incapace.

In ogni caso il tutore deve amministrare il patrimonio dell'interdetto con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde dei danni eventualmente arrecati.

Alla cessazione dell'incarico il tutore deve riconsegnare i beni dell'incapace e rendere il conto della tutela al Giudice Tutelare. Se quest'ultimo non ravvisa nel rendiconto irregolarità o lacune, lo approva.

Durata, esonero e revoca

L'art. 426 del codice civile prevede un termine decennale oltre il quale nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato. Tale ipotesi di cessazione non opera, però, nel caso in cui l'ufficio sia assunto dal coniuge, dagli ascendenti o dai discendenti dell'incapace.

Il Giudice Tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia divenuto per quest'ultimo eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Infine il Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore quando questi si sia reso colpevole di negligenza, abbia abusato dei suoi poteri, si sia dimostrato inadeguato nel loro adempimento, sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela ovvero sia divenuto insolvente.

Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi che non ammettano dilazioni.

Anonimo ha detto...

posso anche consigliare http://www.personaedanno.it/
di Paolo Cendon.

Eviterei, per esperienza diretta, ortopedici triestini

Anonimo ha detto...

Sarei incerta tra il colore blu e quello verde.
Si può chiedere un consulto, però escludo la partecipazione a danze bacchiche.

Anonimo ha detto...

Io no. Se il tutore è blu anche la stampella deve essere blu. Sta bene sulla dx

Anonimo ha detto...

Il ginocchio di Francesca è più scoppiato di lei.
Invece di berla, usare la grappa per frizioni ed impacchi.
Magari anche berne un pochino.
Prognosi: 22 giorni s.c.